Il diritto di voto è riconosciuto dall’articolo 48 della Costituzione Italiana ed è qualificato come:
- personale;
- eguale;
- libero e segreto.
Il suo esercizio è un dovere civico.
Gli elettori:
- affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
- individuati come "disabili intrasportabili";
- affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale, POSSONO VOTARE NEL LORO DOMICILIO.
Tali disposizioni si applicano in occasione delle elezioni:
- Politiche (Camera e Senato);
- Europee;
- Referendum;
- Amministrative, ma SOLO nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.
Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.