Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)

Servizio attivo

Il Comune, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

A chi è rivolto

A qualunque persona che sia: maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Descrizione

DISPONENTE: Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprime la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Per essere valide devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

La redazione delle DAT può avvenire sotto forma di:

  • atto pubblico presso un notaio
  • scrittura privata autenticata  presso un notaio
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.

Le DAT non hanno scadenza, possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

FIDUCIARIO: La normativa vigente prevede la possibilità di indicare nelle DAT un "fiduciario", purchè maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è colui che è chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.   L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.   

L'incarico conferito al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento secondo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Se una persona viene nominata fiduciaria ma non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all’incarico, e presentare al Comune  depositario delle D.A.T.  una dichiarazione di rinuncia.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno.

 

 

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata tramite un notaio, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare esclusivamente nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di predisporre DAT per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.

Gli estremi della DAT depositata vengono annotati nell’apposito registro istituito presso l’Ufficio di Stato Civile comunale.

Il Registro Comunale di annotazione delle DAT non è pubblico.

 

BANCA DATI DAT: è  la banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, in cui tutte le DAT espresse sono registrate e tempestivamente aggiornate in caso di rinnovo, modifica o revoca. La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

Le DAT sono trasmesse alla banca dati nazionale dai soggetti che le hanno raccolte e precisamente da:

  • gli Ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati
  • i notai e i capi degli Uffici consolari italiani all'estero nell'esercizio delle funzioni notarili
  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

Come fare

L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona per il deposito delle DAT.

Durante l'appuntamento, l'ufficio invia via PEC al Ministero della salute la richiesta di iscrizione alla banca dati nazionale. L'interessato, oltre all'iscrizione, può scegliere di trasmettere alla banca dati anche il documento scansionato della propria DAT.

L'ufficio rilascia ricevuta della PEC inviata.

La conferma dell'avvenuta iscrizione viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal Ministero della salute, tramite email. Per ricevere la conferma è quindi necessario che l'interessato indichi, al momento del deposito in Comune, un indirizzo di posta elettronica.

Cosa serve

  • presso il Municipio: dichiarazione DAT già compilata e Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente

Non esistono moduli previsti dalla Legge per esprimera la DAT. È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT, perché così stabilisce la Legge.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

Per la consegna della dichiarazione DAT,  si consiglia di prendere appuntamento con l'ufficio competente.

Cosa si ottiene

Deposito delle DAT presso il Comune.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentatata in qualsiasi momento dell'anno.

Il procedimento viene concluso al momento del deposito della DAT.

 

Costi

Il deposito delle DAT e la registrazione sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

 

portale online del Ministero della Salute - sezione DAT

 

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva

Comune di Dosolo, Piazza Giuseppe Garibaldi, 3, Dosolo, Mantova, Lombardia, 46030, Italia

Telefono: 0375 899921
Fax: 0375 899027
Email: servizidemografici@comune.dosolo.mn.it
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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Pagina aggiornata il 15/03/2025