Dichiarare il proprio trasferimento di residenza all'estero

Servizio attivo

Cancellazione dall'Anagrafe del Comune di residenza a seguito del trasferimento di residenza all'estero dei cittadini italiani e stranieri.

A chi è rivolto

Possono dichiarare il trasferimento di residenza all'estero:

  • i cittadini italiani, che intendono trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi;
  • i cittadini non italiani che hanno trasferito definitivamente la residenza all'estero.

Descrizione

Il richiedente cittadino straniero che si trasferisce definitivamente all'estero deve presentare al Comune italiano di residenza la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero .

 

ll richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, deve presentare la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero :

  • direttamente al Consolato,
  • oppure, prima di espatriare, al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo in allegato e inoltrandolo all’ufficio Anagrafe unitamente a una copia del documento di identità del dichiarante.

Nel secondo caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). 

La funzione dell’ufficio consolare è trasmettere al Comune la richiesta di iscrizione AIRE e, al tempo stesso, conservare i vostri dati in una banca dati consolare. Il Comune, una volta ricevuta ed approvata la richiesta di iscrizione AIRE, vi cancella dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e vi iscrive nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)  è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

N.B. A partire dall’1 gennaio 2024 la legge ha introdotto delle sanzioni pecuniarie amministrative per coloro che non chiedono al consolato competente per territorio di iscriversi all’AIRE entro i termini previsti:

  • La sanzione amministrativa è pari ad un massimo di 200 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE a partire dal 1 gennaio 2024, sino ad un massimo di 5 anni (e quindi un massimo di 1000 euro);
  • Sono competenti per gli accertamenti e le sanzioni i comuni.
  • E’ prevista una riduzione per le persone che entro 90 giorni dalla ricezione della sanzione regolarizzano la propria posizione, e un aumento per il ritardo del pagamento ex art. 27 della Legge 689/1981.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per rimpatrio definitivo in un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero ;
  •  per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  •  per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  •  per perdita della cittadinanza italiana.

Come fare

Per dichiarare il proprio trasferimento di residenza all'estero è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la dichiarazione deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
     
  • A mezzo PEC: la dichiarazione deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it;
     
  • A mezzo Email:copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente insieme a tutti gli allegati necessari sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice all'indirizzo servizidemografici@comune.dosolo.mn.it
     
  • Presso il Municipio: il dichiarante può fare la dovuta istanza attraverso la presentazione di un’apposita domanda all' ufficio Anagrafe del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • procedera online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • presso il Municipio:  Modulo compilato e firmato insieme a copia del documento d'identità da consegnare all'Ufficio Anagrafe del Comune

Cosa si ottiene

Per cittadini stranieri: la cancellazione dall'anagrafe del Comune per trasferimento della residenza all'estero.

Per cittadini italiani: L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, con gli effetti che ne conseguono.

Tempi e scadenze

Per i cittadini stranieri la dichiarazione anagrafica di trasferimento all'estero  deve essere resa  prima dell'espatrio o comunque entro il termine di 20 giorni dalla data del trasferimento all'estero.
La cancellazione dall'Anagrafe del Comune avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione.

Per i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero,  l’iscrizione in AIRE è obbligatoria : essi devono fare richiesta di iscrizione all’AIRE all’ufficio consolare territorialmente competente entro 90 giorni dall’avvenuto trasferimento.

Tempi di decorrenza degli effetti dell'iscrizione:

  • Se il cittadino dichiara il trasferimento all'estero direttamente al Consolato italiano, l'iscrizione all'A.I.R.E. decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'ufficio consolare;
  • Se il cittadino, prima di espatriare, dichiara il trasferimento all'ufficio A.I.R.E. del Comune, l'iscrizione all'A.I.R.E. decorre dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune.

Costi

Non sono previsti costi per il procedimento.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Dichiarare il proprio trasferimento di residenza all'estero direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • L. 27 ottobre 1988, n. 470, recante, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";
  • D.L. del 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
  • L. del 30 dicembre 2023, n. 213, recante,"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva

Comune di Dosolo, Piazza Giuseppe Garibaldi, 3, Dosolo, Mantova, Lombardia, 46030, Italia

Telefono: 0375 899921
Fax: 0375 899027
Email: servizidemografici@comune.dosolo.mn.it
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 13/03/2025