Comunicare l'ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario da parte di privati
Servizio
attivo
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità.
A tutti i cittadini residenti nel Dosolo che vogliano dare alloggio ad un cittadino straniero extracomunitario o apolide, oppure che cedano allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio del Comune.
Descrizione
La dichiarazione di ospitalità deve essere sempre fatta, entro i tempi stabiliti dalla legge quando questa riguarda una persona extracomunitaria:
indipendentemente dalla natura del rapporto che lega l'ospitante e l'ospitato.;
indipendentemente dalla durata dell'ospitata ( la dichiarazione va fatta anche per 1 solo giorno).
La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione.
La comunicazione va inviata:
alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
La violazione delle disposizioni presenti è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €160 a €1.100.
Come fare
Per comunicare l'ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario è possibile procedere attraverso queste modalità:
Procedure online: la comunicazione deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
A mezzo PEC: la comunicazione deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it;
Presso il Municipio: l'ospitante può procedere con la comunicazione attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Garibaldi n. 3, 46030 Dosolo (MN) del Comune. In caso di comunicazione per conto terzi, deve essere presentata apposita comunicazione scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del comunicante.
I soggetti ospitanti devono inviare la dichiarazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza della provincia in cui si trova l’immobile, o alla Questura del capoluogo o alla stazione di Polizia.
Cosa serve
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.
N.B. In caso di invio per posta, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità della persona ospitata.
Cosa si ottiene
La dichiarazione di ospitalità.
Tempi e scadenze
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità.
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Comunicare l'ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario da parte di privati
direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .
D.L.del 25 luglio 1998, n. 286, recante, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.