Il nostro ordinamento prevede tre possibilità di accedere ai documenti della pubblica amministrazione.
Accanto all'accesso agli atti (o documentale) introdotto con la L. 241/90, sono riconosciuti anche l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.
L'accesso civico semplice concerne dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione OBBLIGATORIA sul proprio sito web, secondo le indicazioni del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Riguarda quindi esclusivamente la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), non richiede requisiti di qualificazione da parte dell'istante e può essere esercitato da chiunque in caso di mancata pubblicazione.
L'accesso civico generalizzato (noto anche come FOIA) concerne invece dati, documenti e informazioni - di INTERESSE GENERALE - ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è stato introdotto introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, fermi restando i limiti espressamente sanciti dal successivo art. 5 bis del DL 33/2013.
Il Regolamento per l’ esercizio dell’ Accesso Civico e dell’Accesso Civico Generalizzato è stato adottato dal Comune. In esso vengono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, i termini del procedimento, l’individuazione dei controinteressati, i responsabili del procedimento, le eccezioni all’accesso generalizzato, le richieste di riesame, il diniego, le impugnazioni possibili.
Il Regolamento è scaricabile fra gli allegati ed è pubblicato nella sezione di «Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Accesso Civico ».